Trasparenza degli oneri informativi
1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione. 2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180. Art. 13 - Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.
1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180. Art. 13 - Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.
Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione: tali oneri sono dettagliatamente spiegati nella modulistica e ogni informazione legale è contenuta nella normativa.
“L’elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi, gli atti e i documenti anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà”. (dalle Linee Guida 2011)
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Si confida sulla professionalità e collaborazione del personale scolastico per il corretto accesso alla documentazione.
Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale 1.Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta. 2.Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.
Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1.Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
2.Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.
CODICE DISCIPLINARE E CODICE DI COMPORTAMENTO CCNL. 2016 2018 ARTT. 13 E 29
D.lgs 25 maggio 2017 n. 75 TIT. VII
Le pubbliche amministrazioni e quindi anche le scuole sono obbligate a pubblicare sul sito il “Codice disciplinare” dove vengono spiegate le procedure per l’applicazione delle sanzioni disciplinari nonché l’indicazione delle infrazioni e delle sanzioni, specificando che tale pubblicazione equivale a tutti gli effetti all’affissione del predetto codice all’albo della istituzione stessa. A chiarire la portata di questo adempimento è intervenuta la Circolare del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca n. 88 dell’8 novembre 2010 (in particolare la lettera A), la Circolare del Ministero della Funzione Pubblica n. 14 del 23 dicembre 2010 punto n. 2, e, per tutti i siti delle Pubbliche Amministrazioni, le Linee Guida 2011.
In data 21 marzo 2011, l’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia ha pubblicato con Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 3017, in ossequio a quanto previsto dall’art. 55, c. 2 del D.Lgs. 165/01, come modificato dall’art. 68 del D.Lgs. 150/09, il codice disciplinare per il personale dirigente dell’Area I e del personale dirigente dell’Area V. Lo stesso ufficio ha inoltre pubblicato il codice di comportamento per il personale. La pubblicazione degli atti di cui sopra vale come affissione all’albo della sede di lavoro.
Norma di riferimento per il web: art. 55, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 così come modificato dall’art. 68, comma 2 del D.Lgs. 150/2009.
Carta dei servizi offerti dall'Istituto
(da aggiornare)
Il Piano Triennale dell’Offerta formativa rappresenta la carta d’identità della scuola, identità culturale e programmatica. Il Piano ha valenza triennale perché, a partire dalla descrizione dell’identità venutasi a consolidare, individua, attraverso attente procedure valutative, la parte programmatica e gli obiettivi di miglioramento così come individuati dal RAV.
In questo modo il Piano dell’Offerta formativa della scuola non è solo la fotografia dell’identità esistente, ma impegna la struttura organizzativa della scuola e le sue risorse in modo dinamico verso obiettivi di miglioramento e consolidamento.
La valutazione del POF, dell’azione della dirigenza e di tutte le figure professionali che compongono la comunità scolastica, dovrà fare riferimento al raggiungimento degli obiettivi prefissati nei quali sono declinati i principi ispiratori e le linee guida tracciate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto.
Il PTOF segue il piano attuativo dell’innalzamento dell’obbligo scolastico e formativo, è aggiornato sulla base di quanto stabilito dalla riforma Gelmini del 4 Febbraio 2010, stipula protocolli di intesa e convenzioni con le istituzioni scolastiche, utilizzando anche la rete informatica ed il mondo del lavoro.
Elaborato dal Collegio dei Docenti e deliberato dal Consiglio di Istituto, esso si presenta come “il progetto” nel quale si sostanzia il complessivo processo educativo promosso dalla scuola. In tal senso esso mira al miglioramento dell’offerta formativa e si sviluppa seguendo le finalità dell’Autonomia (DM 19/7/99 Art.3).
Si allegano
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Normattiva
D.Lgs. 97/2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche)
L. 107/2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti)
D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)
L. 221/2012 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese)
L. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione)
D.L. 179/2012 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese)
L. 134/2012 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese)
D.L. 95/2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)
D.L. 83/2012 (Misure urgenti per la crescita del Paese)
L. 183/2011 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012))
D.Lgs. 235/2010 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69)
L. 170/2010 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico)
D.Lgs. 150/2009 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni)
D.P.R. 89/2009 (Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)
D.P.R. 81/2009 (Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)
L. 69/2009 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile)
L. 169/2008 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università)
D.L. 137/2008 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università)
L. 133/2008 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria)
D.L. 112/2008 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria)
D.Lgs. 81/2008 (Attuazione dell’articolo 1 della L. 23/2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
D.P.R. 235/2007 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria)
L. 296/2006 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007), in particolare, l'art. 1, c. 622, concernente le modalita di assolvimento dell'obbligo di istruzione decennale
D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale)
D.Lgs. 76/2005 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53)
D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
L. 53/2003 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale)
D.M. 44/2001 (Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche")
D.P.R. 394/1999 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
D.P.R. 275/1999 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche)
D.P.R. 249/1998 (Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria)
L. 59/1997 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa)
D.Lgs. 297/1994 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado)
L. 104/1992 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili)
L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)
L. 121/1985 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede)
Art. 29, c. 3, d.l. n. 69/2013 All'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito istituzionale. L'inosservanza del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46. Note Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni.
Art. 29, c. 3, d.l. n. 69/2013
All'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito istituzionale. L'inosservanza del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46.
Note Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni.
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